Assegno unico e affidamento: pagamento al 100% al genitore affidatario o collocatario in specifiche ipotesi
Tra i temi di maggiore interesse pratico per le famiglie separate o divorziate vi è la gestione dell’assegno unico e universale in presenza di provvedimenti di affidamento. Le indicazioni INPS chiariscono che, in caso di affidamento esclusivo, il pagamento avviene, come regola generale, interamente al genitore affidatario; in caso di affidamento condiviso, invece, è possibile optare per la ripartizione al 50% tra i due genitori Cit. 4.
La circolare precisa anche un’ipotesi particolarmente rilevante nella prassi: quando, pur in presenza di affidamento condiviso, il giudice abbia stabilito il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando che l’altro genitore può successivamente modificare la scelta e chiedere il riparto al 50% Cit. 4.
Queste indicazioni amministrative si coordinano con i principi civilistici in materia di affidamento. L’art. 337-ter c.c. attribuisce infatti al giudice il potere di determinare tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore e di fissare la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli Cit. 1. Sul piano sostanziale, dunque, la disciplina delle prestazioni economiche pubbliche si inserisce in un quadro più ampio in cui l’organizzazione della vita del minore e la distribuzione degli oneri restano ancorate al suo interesse concreto.
Taglio redazionale consigliato: news molto utile per il pubblico generalista, perché traduce in termini pratici il rapporto tra provvedimenti di affidamento e modalità di erogazione dell’assegno unico, tema che incide direttamente sui nuclei familiari separati Cit. 4 Cit. 1.

