21 Settembre 2026

Affidamento dei figli

Affidamento dei figli: resta centrale l’interesse del minore e il giudice valuta in via prioritaria l’affido condiviso

Nel diritto di famiglia continua a essere centrale il principio secondo cui ogni decisione sui figli deve essere assunta con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore. L’art. 337-ter c.c. riconosce infatti al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale Cit. 1.

La stessa norma prevede che il giudice valuti prioritariamente la possibilità dell’affidamento a entrambi i genitori, determinando tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascuno, nonché il contributo economico dovuto da ciascun genitore per mantenimento, cura, istruzione ed educazione Cit. 1. Il modello dell’affidamento condiviso resta quindi la regola, mentre l’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, da adottare quando sia più conforme all’interesse del minore.

In questa prospettiva si colloca anche la giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Palermo ha ribadito che la legge n. 54/2006 ha reso l’affidamento condiviso il regime ordinario, ma ha ritenuto legittimo l’affidamento esclusivo quando il comportamento di uno dei genitori evidenzi un concreto disinteresse morale e materiale verso il figlio, incompatibile con l’effettivo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale Cit. 2.

Sul piano procedurale, la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha inoltre rafforzato l’attenzione all’ascolto del minore anche nei procedimenti familiari, intervenendo pure sulla disciplina degli accordi davanti al pubblico ministero quando sia opportuno procedere all’ascolto dei figli Cit. 3.

Taglio redazionale consigliato: notizia utile per studi legali e operatori del settore, perché conferma che il focus non è il “diritto del genitore”, ma la concreta tutela del minore, sia nella scelta del tipo di affidamento sia nella regolazione dei tempi di permanenza e dei profili economici Cit. 1 Cit. 2.