Studio Legale Avvocato Giovanna Colucci | Interessi legali e moratori alla luce del riformato art.1284 c.c.
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Interessi legali e moratori alla luce del riformato art.1284 c.c.

Interessi legali e moratori alla luce del riformato art.1284 c.c.

L’art. 1484 c.c. è stato modificato dall’art.17, co.I, D.L. 12.09.2014 n.132 “Misure per il contrasto nel ritardo nei pagamenti”.

Il nuovo testo recita: “Se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. ”

Il tasso di mora riservato alle transazioni commerciali viene pertanto, con la presente modifica dell’art.1484 c.c., esteso a tutte le obbligazioni pecuniarie a partire dal momento in cui viene proposta la domanda giudiziale.

Il saggio degli interessi legali, nel corso degli anni, si è progressivamente ridotto arrivando ad oggi ad una percentuale pari al 0.1{8f186697bc3b6729d3327843cd07813c8e67719ad0abd2795ab0cf65178ff9e9}. Differente è invece la determinazione degli interessi moratori che hanno un valore di molto superiore pari ad oggi all’8{8f186697bc3b6729d3327843cd07813c8e67719ad0abd2795ab0cf65178ff9e9}.

La norma così come sopra formulata, deve intendersi applicabile dinanzi a qualsiasi giudice e per qualsiasi procedimento finalizzato al recupero del credito, ovvero all’accertamento del diritto di ricevere il pagamento di una somma di denaro. La parte creditrice dovrà quindi ex art. 112 c.p.c. formulare un’espressa domanda di condanna al pagamento degli interessi dovuti specificando la determinazione ex art. 1284 c.c. Dal momento in cui si è formato il credito fino alla presentazione della domanda giudiziale si ritiene debba applicarsi il tasso di interesse legale.

Appare pertanto evidente come il tentativo del legislatore sia volto a scoraggiare il debitore a resistere in giudizio, se non per validi e comprovati motivi.